lunedì 1 novembre 2010

Animali in condominio

- Può il regolamento condominiale ordinario vietare la detenzione di animali domestici in appartamento?

Il regolamento condominiale costituito in sede assembleare non può limitare il diritto di ciascun condomino a godere in modo pieno ed esclusivo dell’appartamento in proprietà, ai sensi dell’art. 1138 c.c. Pertanto esso non può contenere un generalizzato divieto di detenere animali.

 condominio

- Può il regolamento condominiale predisposto dal costruttore dell’immobile prevedere una clausola contenente il divieto di detenzione di animali?

E’ possibile che detto tipo di regolamento (regolamento contrattuale) preveda tale clausola; nel caso, il proprietario dell’appartamento dovrà ritenersi, almeno formalmente, vincolato perché la clausola risulta contrattualmente accettata a priori, in sede di rogito. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, però, non giustifica di per sé l’inibizione ai condomini del possesso di cani o altri animali, se non in caso di accertato, effettivo pregiudizio da essi causato alle condizioni di quiete e igiene del contesto.

- Può l’amministratore vietare l’accesso dei cani alle parti comuni di un edificio residenziale (ascensore o giardino condominiale)?

La condivisione della titolarità del diritto di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni impone l'esigenza di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, perché sia garantito il pieno e libero godimento delle stesse da parte di ognuno (art. 1102 c.c.). Pertanto comprovati problemi di natura igienico-sanitaria o di incolumità delle persone possono legittimare il divieto di detenere un cane nel giardino condominiale o in altri spazi comuni; mentre ciò è da ritenersi sostanzialmente illegittimo qualora siano rispettate le condizioni di sanità, sicurezza e pulizia dei luoghi, così che tutti i condomini possano farne parimenti uso.

- Quali sono i limiti di legge oltre i quali l’abbaiare di un cane è considerato molesto?

La legge stabilisce il parametro della normale tollerabilità di una immissione (rumori o odori) quale limite oltre il quale questa deve essere considerata molesta e può essere impedita (art. 844 c.c.); la normale tollerabilità è verificata alla luce di un accertamento tecnico che, in concreto, il giudice dovrà disporre tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di luogo. Per questo, tale limite è senz’altro da intendersi in senso relativo, valutata la complessiva situazione ambientale, la rumorosità di fondo della zona, ecc.

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