venerdì 24 settembre 2010

EUROPA E VIVISEZIONE - 1° parte

“Vivisezione” significa “sperimentazioni sugli animali”: la natura stessa del termine non può che dare adito a dibattiti e inevitabili polemiche. Iniziamo oggi a parlare dell'argomento alla luce degli avvicendamenti legislativi ad essa inerenti, occorsi proprio in queste ultime settimane. image

La direttiva 86/609/CEE, vigente fino all'inizio del mese corrente e recepita in Italia dalla L.116 del 1992, nell'articolo I dichiara: scopo della presente è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in modo da evitare che l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune vengano compromessi, in particolare attraverso distorsioni di concorrenza od ostacoli agli scambi”.

A partire dal 2006, in seguito a diverse petizioni volte a rivedere i contenuti della suddetta direttiva, la Commissione Europea iniziò un lungo e “faticoso” percorso di revisione, con una prima “bozza” risalente al 2007.

L'8 Settembre 2010, dopo innumerevoli dibattiti e svariate correzioni, è stata approvata a Strasburgo la versione definitiva e in tutta Europa si è scatenato l'inferno!

Gran parte della protesta sollevata verte, ovviamente, sulla disattesa comparazione tra quanto prevedeva la precedente versione del testo rispetto a quello reso definitivo pochi giorni fa'.

Come spesso accade in questi frangenti, l'accento è stato posto più sul “tono sensazionalistico”della vicenda che sui reali contenuti: prima ancor delle varie “alzate di voce”, per fortuna, qualcuno si è premurato di “raccontare” i fatti divenuti, come previsto, oggetto di grandi polemiche . Tra coloro che hanno scelto un percorso di “informazione” più che di mera “provocazione”, è da citare Agire Ora. Lo scorso 15 agosto, infatti, poco prima della stesura definitiva, il network aveva riassunto l'intera “storia della direttiva” (http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=1016), introducendola con una premessa interessante: “data la complessità della materia, e la lunga storia di questa "battaglia" tra la lobby dei vivisettori e le associazioni antivivisezionista, durata circa 4 anni, vorremmodiddles_104 spiegare come sono andate le cose, le alterne vicende di questa lotta, e alcuni risultati positivi ottenuti. Certo, non positivi come noi vorremmo, sono piccole cose rispetto a quanto vorremmo noi”.  Ognuno è libero di condividere o meno la posizione di Agire ora, certo è che in un'ottica di dibattito bisognerebbe sempre tener conto sia della cronistoria dell' intera vicenda che del suo epilogo.  Il punto dolente di tutta la vicenda è, come al solito, il difficile raggiungimento di un equilibrio tra la protezione degli animali e la necessità della ricerca scientifica. Detto questo, iniziamo qui un breve percorso attraverso i punti salienti della nuova direttiva. Il testo, sebbene meno proibitivo della versione proposta nel 2008 dalla Commissione, fa' rientrare nel suo scopo quelle che chiama le tre “R” : rimpiazzamento (dei test sugli animali con test scientifici alternativi) riduzione (degli animali utilizzati), e raffinamento (delle condizioni degli animali prima durante e dopo i test scientifici.). A tal proposito è l'articolo 4 (“Principio di rimpiazzamento, riduzione e raffinamento”) a dare il colore generale della direttiva:

  1. Gli Stati Membri dovranno garantire che, ovunque sia possibile, vengano utilizzati metodi scientifici soddisfacenti o test che non comportino l’utilizzo di animali vivi.

  2. Gli Stati membri dovranno garantire che il numero di animali utilizzato in progetti è ridotto al minimo senza compromettere gli obbiettivi del progetto.

  3. Gli Stati membri dovranno assicurarsi del raffinamento dell’allevamento, sistemazione, cure e, quanto ai metodi utilizzati nelle procedure all’eliminazione o riduzione al minimo possibile del dolore, sofferenza, angoscia o dolori permanenti agli animali

Un altro aspetto, apparentemente positivo, è il principio sancito all’articolo 2: "Gli Stati Membri possono, osservando le regole generali presenti nei trattati, mantenere le proprie provisioni in vigore, se hanno lo scopo di assicurare una protezione più estensiva degli animali", permettendo all’Italia, paese all’avanguardia in materia di protezione degli animali di non abbassare i propri standard e promuovere ulteriormente la ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione sugli animali.

Continuate a leggere il Tgvet, la prossima settimana proseguiremo e concluderemo il nostro breve “cammino”attraverso la nuova direttiva CEE in materia di vivisezione

A cura della Clinica Veterinaria Borgarello

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