martedì 28 settembre 2010

EUROPA E VIVISEZIONE - 2° parte

Proseguiamo oggi il piccolo exsursus, iniziato la scorsa settimana, lungo la nuova direttiva CEE in materia di vivisezione.

Siccome di “animali” amiamo trattare, vediamo allora quali sono quelli coinvolti:

-l'articolo 1 (paragrafi 2-3) prevede l'applicazione ai vertebrati non umani (inclusi certi tipi di larve e alcuni mammiferi) e cefalopodi.diddles_104

-l'articolo 7 riguarda le specie “in pericolo d'estinzione”: tali specie non possomo essere utilizzate in procedure ad eccezione di quelle con uno scopo circoscritto (ricerca di prevenzione, trattamenti di malattie o problemi di salute, condizioni fisiologiche, benessere degli animali e miglioramento della situazione degli animali utilizzati in processi agricoli, sviluppo e testing di medicine, cibi e sostanze, ricerca in vista della preserva delle specie) e che l'utilizzo sia scientificamente giustificato dal fatto che l'obbiettivo della procedura non possa essere ottenuto da altre specie...
...mi lascia solo un po' perplessa la definizione “scopo circoscritto” seguita da un elenco di procedure di lunghezza ragguardevole: forse è una contraddizione che colgo soltanto io però...!.In più vedere tra i vari punti la “preservazione” di certe specie mi fa' pensare che forse bisognava correre ai ripari un po' prima perchè “non raggiungessero” il rischio di estinzione....

-l'articolo 8 si focalizza sui “primati non-umani” e ripete in linea di massima le “eccezioni”del articolo precedente, aggiungendo che tali “concessioni” all'utilizzo di primati non umani sono valide ”solo se nell'interesse dell'evitare, prevenire, diagnosticare o trattare debilitanti o potenzialmente mortali condizioni cliniche negli esseri umani, ma anche per ricerca e preservazione della specie). Il divieto proposto dalla Commissione sull'uso di grandi primati quali lo scimpanzé, il bonobo, il gorilla o l’orangotango, è stato in linea generale confermato. In aggiunta, sempre l'articolo 8, recita che i test su alcuni tipi di primati sono soggetti ad ulteriori restrizioni. La proposta avrebbe anche limitato l’uso di altri tipi di primati, con il possibile effetto, secondo i deputati, di ostacolare la ricerca europea a fini medici per malattie neurodegenerative quali l'Alzheimer. Pertanto, il Parlamento ha deciso di permettere l'uso dei macachi qualora sia scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo stesso risultato utilizzando specie diverse.

-l'articolo 9 riguarda invece le specie selvatiche: qui la “variante”rispetto alle eccezioni già riferite è quella secondo cui i ricercatori devono “giustificare” il progetto in quanto non realizzabile su animali “allevati” per le procedure...

-l'articolo 11 (uno dei principali “mattatori” in questo festival delle polemiche e delle alzate di voce!) riguarda gli animali di razze domestiche randagi anche questi non utilizzabili a meno che esista un bisogno essenziale di studi riguardo alla salute e benessere degli animali o un serio pericolo per l'ambiente o la salute umana o animale e che sia giustificato scientificamente dal fatto che tale studio potrebbe concludersi solo con l'utilizzo di animali randagi.

615841027d933776e0bdf406763f4be5….qualcuno può onestamente spiegarmi chi e soprattutto qual è il criterio da adottare nel decidere che determinate procedure si possono eseguire “solo e unicamente” su un dato animale (randagi, primati, selvatici...), senza diritto d'appello...sono un medico e amo le spiegazioni basate sull'evidenza!
Un'altra nota dolentissima, forse la “più dolente”, viene offerta dagli articoli che affrontano il discorso della “sofferenza animale” e della possibilità di “uccisione” degli stessi:

-l'articolo 13 descrive la scelta dei mezzi”precisando che fra i procedimenti devono prevalere quelli che utilizzano il minor numero di animali, che causano ninor pena, sofferenza, angoscia o dolori permanenti. La morte dell'animale deve essere evitata al massimo delle possibilità, se è “inevitabile” la procedura dovrà risultare nella morte del minor numero di animali possibile, ridurre la durata ed intensità della sofferenza dell'animale al mnimo possibile ed assicurargli-se possibile (!)- una morte indolore.

-l'artcolo 14 regola l'anestesia che deve essere utilizzata -tranne se inadatta- nei casi di lievi/moderate sofferenze . Nel caso gli esperimenti comportino serie ferite o dolore è assolutamente obbligatoria. Agli animali che mostrano sofferenza anche dopo i test devono essere forniti analgesici o calmanti e l'animale, alla fine del procedimento, deve essere curato in modo da rendere eventuali dolori minimi.
La nuova legislazione introduce una serie di categorie del dolore inflitto alle cavie ("non risveglio", "lievi", "moderate" o "gravi"), secondo un emendamento approvato dal Parlamento durante la prima lettura della legge. Per evitare la ripetizione della sofferenza infitta alle cavie, la Commissione aveva proposto di permettere il riutilizzo dell’animale solo per le procedure di sperimentazione con un livello di dolore al massimo classificato come "lieve". I deputati hanno invece ritenuto che tale limite potesse risultare troppo severo e avere l’effetto indesiderato di richiedere l’uso di un maggior numero di animali per il raggiungimento dei risultati scientifici. Pertanto, in accordo coi governi nazionali, i deputati hanno deciso di consentire il riutilizzo delle cavie per esperimenti classificati come "moderati", dopo aver consultato un veterinario.

-l'articolo 6, invece, specifica i mezzi di uccisione”: gli Stati devono garantire l sofferenza e disagio minimo per l'animale. Ognuno è libero di pensarla come crede e tutti siamo più o meno “bravi” a dire la nostra. Forse servirebbe essere ancora “più bravi”nel “proporre” eventuali alternative, laddove si dissente con quelle attuali. Ma chi può, onestamente, arrogarsi il diritto ed anche la responsabilità, in fondo, di “scegliere e decidere cosa è giusto o sbagliato, super partes?.
Non ho una risposta, ma siete liberi di raccontare il vostro punto di vista.

Se non hai ancora letto la prima parte: link

Per chi fosse interessato, il testo completo della direttiva è disponibile sul web in lingua inglese: link

A cura della Clinica Veterinaria Borgarello

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