- Può il regolamento condominiale ordinario vietare la detenzione di animali domestici in appartamento?
Il regolamento condominiale costituito in sede assembleare non può limitare il diritto di ciascun condomino a godere in modo pieno ed esclusivo dell’appartamento in proprietà, ai sensi dell’art. 1138 c.c. Pertanto esso non può contenere un generalizzato divieto di detenere animali.
- Può il regolamento condominiale predisposto dal costruttore dell’immobile prevedere una clausola contenente il divieto di detenzione di animali?
E’ possibile che detto tipo di regolamento (regolamento contrattuale) preveda tale clausola; nel caso, il proprietario dell’appartamento dovrà ritenersi, almeno formalmente, vincolato perché la clausola risulta contrattualmente accettata a priori, in sede di rogito. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, però, non giustifica di per sé l’inibizione ai condomini del possesso di cani o altri animali, se non in caso di accertato, effettivo pregiudizio da essi causato alle condizioni di quiete e igiene del contesto.
- Può l’amministratore vietare l’accesso dei cani alle parti comuni di un edificio residenziale (ascensore o giardino condominiale)?
La condivisione della titolarità del diritto di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni impone l'esigenza di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, perché sia garantito il pieno e libero godimento delle stesse da parte di ognuno (art. 1102 c.c.). Pertanto comprovati problemi di natura igienico-sanitaria o di incolumità delle persone possono legittimare il divieto di detenere un cane nel giardino condominiale o in altri spazi comuni; mentre ciò è da ritenersi sostanzialmente illegittimo qualora siano rispettate le condizioni di sanità, sicurezza e pulizia dei luoghi, così che tutti i condomini possano farne parimenti uso.
- Quali sono i limiti di legge oltre i quali l’abbaiare di un cane è considerato molesto?
La legge stabilisce il parametro della normale tollerabilità di una immissione (rumori o odori) quale limite oltre il quale questa deve essere considerata molesta e può essere impedita (art. 844 c.c.); la normale tollerabilità è verificata alla luce di un accertamento tecnico che, in concreto, il giudice dovrà disporre tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di luogo. Per questo, tale limite è senz’altro da intendersi in senso relativo, valutata la complessiva situazione ambientale, la rumorosità di fondo della zona, ecc.
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dei diritti degli animali e stabilisce due nuove fattispecie di reato (traffico illecito e introduzione illecita in Italia) che vanno a riempire una lacuna dell'ordinamento. L'uccisione di un animale da compagnia sarà punita con la reclusione da 4 mesi a due anni e il maltrattamento di animali potrà essere sanzionato con la reclusione da tre a 15 mesi o con una multa che va da 3.000 a 15.000 euro. Da oggi cagionare una lesione, maltrattare, seviziare, sottoporre un animale a fatiche o lavori non sopportabili per le sue caratteristiche, arrecare danni alla sua salute sottoponendolo a trattamenti veterinari inadatti o drogandolo, verrà punito con la reclusione da tre a 15 mesi o con una multa da 3000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi sottopone un animale al taglio della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti o a altri interventi chirurgici che non siano finalizzati a scopi terapeutici. Le pene previste sono aumentate della metà, nel caso questi interventi provochino il decesso dell'animale. Con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia "si fa un passo avanti di civiltà", spiega il sottosegretario alla Salute con delega al benessere animale e alla medicina veterinaria, Francesca Martini, che considera il provvedimento "un grande traguardo raggiunto dal Governo". Il nostro Paese, precisa Martini all'Adnkronos Salute, "ha firmato la Convenzione il 13 novembre 1987, il giorno della sua approvazione. Oggi poterla ratificare dopo 23 anni, aggiornandola con fattispecie di reato 'nuovi' sul traffico illecito di cuccioli, rappresenta per un me grande traguardo". Oggi, con la Convenzione, si "sancisce la dignità dell'animale d'affezione e si pone un pilastro di civiltà non soltanto sul piano politico ma anche popolare”.