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lunedì 1 novembre 2010

Animali in condominio

- Può il regolamento condominiale ordinario vietare la detenzione di animali domestici in appartamento?

Il regolamento condominiale costituito in sede assembleare non può limitare il diritto di ciascun condomino a godere in modo pieno ed esclusivo dell’appartamento in proprietà, ai sensi dell’art. 1138 c.c. Pertanto esso non può contenere un generalizzato divieto di detenere animali.

 condominio

- Può il regolamento condominiale predisposto dal costruttore dell’immobile prevedere una clausola contenente il divieto di detenzione di animali?

E’ possibile che detto tipo di regolamento (regolamento contrattuale) preveda tale clausola; nel caso, il proprietario dell’appartamento dovrà ritenersi, almeno formalmente, vincolato perché la clausola risulta contrattualmente accettata a priori, in sede di rogito. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, però, non giustifica di per sé l’inibizione ai condomini del possesso di cani o altri animali, se non in caso di accertato, effettivo pregiudizio da essi causato alle condizioni di quiete e igiene del contesto.

- Può l’amministratore vietare l’accesso dei cani alle parti comuni di un edificio residenziale (ascensore o giardino condominiale)?

La condivisione della titolarità del diritto di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni impone l'esigenza di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, perché sia garantito il pieno e libero godimento delle stesse da parte di ognuno (art. 1102 c.c.). Pertanto comprovati problemi di natura igienico-sanitaria o di incolumità delle persone possono legittimare il divieto di detenere un cane nel giardino condominiale o in altri spazi comuni; mentre ciò è da ritenersi sostanzialmente illegittimo qualora siano rispettate le condizioni di sanità, sicurezza e pulizia dei luoghi, così che tutti i condomini possano farne parimenti uso.

- Quali sono i limiti di legge oltre i quali l’abbaiare di un cane è considerato molesto?

La legge stabilisce il parametro della normale tollerabilità di una immissione (rumori o odori) quale limite oltre il quale questa deve essere considerata molesta e può essere impedita (art. 844 c.c.); la normale tollerabilità è verificata alla luce di un accertamento tecnico che, in concreto, il giudice dovrà disporre tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di luogo. Per questo, tale limite è senz’altro da intendersi in senso relativo, valutata la complessiva situazione ambientale, la rumorosità di fondo della zona, ecc.

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domenica 31 ottobre 2010

Ratificata 'Costituzione' per cani e gatti

27 ottobre 2010

La 'Costituzione' degli animali domestici è diventata legge. La Camera ha infatti definitivamente ratificato con 489 voti a favore, nessun contrario e tredici astensioni, la Convenzione europea degli animali da compagnia, promulgata il 13 novembre del 1987. Arriviamo penultimi in Europa (tra i paesi dell'Unione manca ancora la ratifica dei Paesi Bassi), ma il testo votato dalla Camera rafforza la tutela dei diritti degli animali e stabilisce due nuove fattispecie di reato (traffico illecito e introduzione illecita in Italia) che vanno a riempire una lacuna dell'ordinamento. L'uccisione di un animale da compagnia sarà punita con la reclusione da 4 mesi a due anni e il maltrattamento di animali potrà essere sanzionato con la reclusione da tre a 15 mesi o con una multa che va da 3.000 a 15.000 euro. Da oggi cagionare una lesione, maltrattare, seviziare, sottoporre un animale a fatiche o lavori non sopportabili per le sue caratteristiche, arrecare danni alla sua salute sottoponendolo a trattamenti veterinari inadatti o drogandolo, verrà punito con la reclusione da tre a 15 mesi o con una multa da 3000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi sottopone un animale al taglio della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti o a altri interventi chirurgici che non siano finalizzati a scopi terapeutici. Le pene previste sono aumentate della metà, nel caso questi interventi provochino il decesso dell'animale. Con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia "si fa un passo avanti di civiltà", spiega il sottosegretario alla Salute con delega al benessere animale e alla medicina veterinaria, Francesca Martini, che considera il provvedimento "un grande traguardo raggiunto dal Governo". Il nostro Paese, precisa Martini all'Adnkronos Salute, "ha firmato la Convenzione il 13 novembre 1987, il giorno della sua approvazione. Oggi poterla ratificare dopo 23 anni, aggiornandola con fattispecie di reato 'nuovi' sul traffico illecito di cuccioli, rappresenta per un me grande traguardo". Oggi, con la Convenzione, si "sancisce la dignità dell'animale d'affezione e si pone un pilastro di civiltà non soltanto sul piano politico ma anche popolare”.

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martedì 28 settembre 2010

EUROPA E VIVISEZIONE - 2° parte

Proseguiamo oggi il piccolo exsursus, iniziato la scorsa settimana, lungo la nuova direttiva CEE in materia di vivisezione.

Siccome di “animali” amiamo trattare, vediamo allora quali sono quelli coinvolti:

-l'articolo 1 (paragrafi 2-3) prevede l'applicazione ai vertebrati non umani (inclusi certi tipi di larve e alcuni mammiferi) e cefalopodi.diddles_104

-l'articolo 7 riguarda le specie “in pericolo d'estinzione”: tali specie non possomo essere utilizzate in procedure ad eccezione di quelle con uno scopo circoscritto (ricerca di prevenzione, trattamenti di malattie o problemi di salute, condizioni fisiologiche, benessere degli animali e miglioramento della situazione degli animali utilizzati in processi agricoli, sviluppo e testing di medicine, cibi e sostanze, ricerca in vista della preserva delle specie) e che l'utilizzo sia scientificamente giustificato dal fatto che l'obbiettivo della procedura non possa essere ottenuto da altre specie...
...mi lascia solo un po' perplessa la definizione “scopo circoscritto” seguita da un elenco di procedure di lunghezza ragguardevole: forse è una contraddizione che colgo soltanto io però...!.In più vedere tra i vari punti la “preservazione” di certe specie mi fa' pensare che forse bisognava correre ai ripari un po' prima perchè “non raggiungessero” il rischio di estinzione....

-l'articolo 8 si focalizza sui “primati non-umani” e ripete in linea di massima le “eccezioni”del articolo precedente, aggiungendo che tali “concessioni” all'utilizzo di primati non umani sono valide ”solo se nell'interesse dell'evitare, prevenire, diagnosticare o trattare debilitanti o potenzialmente mortali condizioni cliniche negli esseri umani, ma anche per ricerca e preservazione della specie). Il divieto proposto dalla Commissione sull'uso di grandi primati quali lo scimpanzé, il bonobo, il gorilla o l’orangotango, è stato in linea generale confermato. In aggiunta, sempre l'articolo 8, recita che i test su alcuni tipi di primati sono soggetti ad ulteriori restrizioni. La proposta avrebbe anche limitato l’uso di altri tipi di primati, con il possibile effetto, secondo i deputati, di ostacolare la ricerca europea a fini medici per malattie neurodegenerative quali l'Alzheimer. Pertanto, il Parlamento ha deciso di permettere l'uso dei macachi qualora sia scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo stesso risultato utilizzando specie diverse.

-l'articolo 9 riguarda invece le specie selvatiche: qui la “variante”rispetto alle eccezioni già riferite è quella secondo cui i ricercatori devono “giustificare” il progetto in quanto non realizzabile su animali “allevati” per le procedure...

-l'articolo 11 (uno dei principali “mattatori” in questo festival delle polemiche e delle alzate di voce!) riguarda gli animali di razze domestiche randagi anche questi non utilizzabili a meno che esista un bisogno essenziale di studi riguardo alla salute e benessere degli animali o un serio pericolo per l'ambiente o la salute umana o animale e che sia giustificato scientificamente dal fatto che tale studio potrebbe concludersi solo con l'utilizzo di animali randagi.

615841027d933776e0bdf406763f4be5….qualcuno può onestamente spiegarmi chi e soprattutto qual è il criterio da adottare nel decidere che determinate procedure si possono eseguire “solo e unicamente” su un dato animale (randagi, primati, selvatici...), senza diritto d'appello...sono un medico e amo le spiegazioni basate sull'evidenza!
Un'altra nota dolentissima, forse la “più dolente”, viene offerta dagli articoli che affrontano il discorso della “sofferenza animale” e della possibilità di “uccisione” degli stessi:

-l'articolo 13 descrive la scelta dei mezzi”precisando che fra i procedimenti devono prevalere quelli che utilizzano il minor numero di animali, che causano ninor pena, sofferenza, angoscia o dolori permanenti. La morte dell'animale deve essere evitata al massimo delle possibilità, se è “inevitabile” la procedura dovrà risultare nella morte del minor numero di animali possibile, ridurre la durata ed intensità della sofferenza dell'animale al mnimo possibile ed assicurargli-se possibile (!)- una morte indolore.

-l'artcolo 14 regola l'anestesia che deve essere utilizzata -tranne se inadatta- nei casi di lievi/moderate sofferenze . Nel caso gli esperimenti comportino serie ferite o dolore è assolutamente obbligatoria. Agli animali che mostrano sofferenza anche dopo i test devono essere forniti analgesici o calmanti e l'animale, alla fine del procedimento, deve essere curato in modo da rendere eventuali dolori minimi.
La nuova legislazione introduce una serie di categorie del dolore inflitto alle cavie ("non risveglio", "lievi", "moderate" o "gravi"), secondo un emendamento approvato dal Parlamento durante la prima lettura della legge. Per evitare la ripetizione della sofferenza infitta alle cavie, la Commissione aveva proposto di permettere il riutilizzo dell’animale solo per le procedure di sperimentazione con un livello di dolore al massimo classificato come "lieve". I deputati hanno invece ritenuto che tale limite potesse risultare troppo severo e avere l’effetto indesiderato di richiedere l’uso di un maggior numero di animali per il raggiungimento dei risultati scientifici. Pertanto, in accordo coi governi nazionali, i deputati hanno deciso di consentire il riutilizzo delle cavie per esperimenti classificati come "moderati", dopo aver consultato un veterinario.

-l'articolo 6, invece, specifica i mezzi di uccisione”: gli Stati devono garantire l sofferenza e disagio minimo per l'animale. Ognuno è libero di pensarla come crede e tutti siamo più o meno “bravi” a dire la nostra. Forse servirebbe essere ancora “più bravi”nel “proporre” eventuali alternative, laddove si dissente con quelle attuali. Ma chi può, onestamente, arrogarsi il diritto ed anche la responsabilità, in fondo, di “scegliere e decidere cosa è giusto o sbagliato, super partes?.
Non ho una risposta, ma siete liberi di raccontare il vostro punto di vista.

Se non hai ancora letto la prima parte: link

Per chi fosse interessato, il testo completo della direttiva è disponibile sul web in lingua inglese: link

A cura della Clinica Veterinaria Borgarello

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venerdì 24 settembre 2010

EUROPA E VIVISEZIONE - 1° parte

“Vivisezione” significa “sperimentazioni sugli animali”: la natura stessa del termine non può che dare adito a dibattiti e inevitabili polemiche. Iniziamo oggi a parlare dell'argomento alla luce degli avvicendamenti legislativi ad essa inerenti, occorsi proprio in queste ultime settimane. image

La direttiva 86/609/CEE, vigente fino all'inizio del mese corrente e recepita in Italia dalla L.116 del 1992, nell'articolo I dichiara: scopo della presente è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in modo da evitare che l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune vengano compromessi, in particolare attraverso distorsioni di concorrenza od ostacoli agli scambi”.

A partire dal 2006, in seguito a diverse petizioni volte a rivedere i contenuti della suddetta direttiva, la Commissione Europea iniziò un lungo e “faticoso” percorso di revisione, con una prima “bozza” risalente al 2007.

L'8 Settembre 2010, dopo innumerevoli dibattiti e svariate correzioni, è stata approvata a Strasburgo la versione definitiva e in tutta Europa si è scatenato l'inferno!

Gran parte della protesta sollevata verte, ovviamente, sulla disattesa comparazione tra quanto prevedeva la precedente versione del testo rispetto a quello reso definitivo pochi giorni fa'.

Come spesso accade in questi frangenti, l'accento è stato posto più sul “tono sensazionalistico”della vicenda che sui reali contenuti: prima ancor delle varie “alzate di voce”, per fortuna, qualcuno si è premurato di “raccontare” i fatti divenuti, come previsto, oggetto di grandi polemiche . Tra coloro che hanno scelto un percorso di “informazione” più che di mera “provocazione”, è da citare Agire Ora. Lo scorso 15 agosto, infatti, poco prima della stesura definitiva, il network aveva riassunto l'intera “storia della direttiva” (http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=1016), introducendola con una premessa interessante: “data la complessità della materia, e la lunga storia di questa "battaglia" tra la lobby dei vivisettori e le associazioni antivivisezionista, durata circa 4 anni, vorremmodiddles_104 spiegare come sono andate le cose, le alterne vicende di questa lotta, e alcuni risultati positivi ottenuti. Certo, non positivi come noi vorremmo, sono piccole cose rispetto a quanto vorremmo noi”.  Ognuno è libero di condividere o meno la posizione di Agire ora, certo è che in un'ottica di dibattito bisognerebbe sempre tener conto sia della cronistoria dell' intera vicenda che del suo epilogo.  Il punto dolente di tutta la vicenda è, come al solito, il difficile raggiungimento di un equilibrio tra la protezione degli animali e la necessità della ricerca scientifica. Detto questo, iniziamo qui un breve percorso attraverso i punti salienti della nuova direttiva. Il testo, sebbene meno proibitivo della versione proposta nel 2008 dalla Commissione, fa' rientrare nel suo scopo quelle che chiama le tre “R” : rimpiazzamento (dei test sugli animali con test scientifici alternativi) riduzione (degli animali utilizzati), e raffinamento (delle condizioni degli animali prima durante e dopo i test scientifici.). A tal proposito è l'articolo 4 (“Principio di rimpiazzamento, riduzione e raffinamento”) a dare il colore generale della direttiva:

  1. Gli Stati Membri dovranno garantire che, ovunque sia possibile, vengano utilizzati metodi scientifici soddisfacenti o test che non comportino l’utilizzo di animali vivi.

  2. Gli Stati membri dovranno garantire che il numero di animali utilizzato in progetti è ridotto al minimo senza compromettere gli obbiettivi del progetto.

  3. Gli Stati membri dovranno assicurarsi del raffinamento dell’allevamento, sistemazione, cure e, quanto ai metodi utilizzati nelle procedure all’eliminazione o riduzione al minimo possibile del dolore, sofferenza, angoscia o dolori permanenti agli animali

Un altro aspetto, apparentemente positivo, è il principio sancito all’articolo 2: "Gli Stati Membri possono, osservando le regole generali presenti nei trattati, mantenere le proprie provisioni in vigore, se hanno lo scopo di assicurare una protezione più estensiva degli animali", permettendo all’Italia, paese all’avanguardia in materia di protezione degli animali di non abbassare i propri standard e promuovere ulteriormente la ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione sugli animali.

Continuate a leggere il Tgvet, la prossima settimana proseguiremo e concluderemo il nostro breve “cammino”attraverso la nuova direttiva CEE in materia di vivisezione

A cura della Clinica Veterinaria Borgarello

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mercoledì 23 giugno 2010

Anagrafe Canina Nazionale

Continua la serie di mini guide per aiutarvi nei doveri ed obblighi in cui incorrete con l’acquisto di un cane. Riportiamo l’elenco delle FAQ sull’anagrafe canina tratto dal sito del Ministero della Salute:

1. Se ho un cane che cosa devo fare per iscriverlo all’anagrafe canina?
Ogni Regione può avere delle procedure leggermente diverse. Anagrafe canina nazionaleE’ bene dunque rivolgersi ai servizi veterinari delle  ASL competenti sul territorio o ad un ambulatorio veterinario. Comunque l’anagrafe è un registro di tutti i cani identificati con tatuaggio o microchip nel quale sono riportate anche le generalità del proprietario.

2. A chi devo rivolgermi se trovo un cane?
E’ bene segnalare il ritrovamento alla Polizia Municipale, attenendosi alle istruzioni dalla stessa fornite.

3. Come faccio a sapere che un cane ha il microchip?
Per confermare la presenza di tale dispositivo è necessario lo specifico lettore che è in dotazione presso i servizi veterinari delle ASL oppure presso molti ambulatori veterinari.

4. Che cos’è un microchip?
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.

5. Quanto dura la carica del microchip?
Il microchip non ha carica, il circuito è attivato dal campo elettrico del lettore che è in grado di rilevare il numero al suo interno (il codice a quindici cifre).

6. I microchip sono tutti uguali?
La fabbricazione segue standard definiti da norme internazionali: qualsiasi sia il produttore, i microchip sono costruiti in modo analogo e non c’è il rischio che due microchip abbiano lo stesso numero quindi non ci può essere sovrapposizione dei codici.

7. Dove viene iniettato il microchip?
Viene iniettato nel sottocute della porzione media sinistra del collo, dietro l’ orecchio sinistro.

8. Se conosco il microchip di un cane che ho trovato, cosa posso fare?
Collegarmi immediatamente, tramite internet, al sito del Ministero della Salute , aprire le pagine dedicate all’anagrafe canina e nell’apposito spazio digitare le 15 cifre del numero identificativo del microchip. Appariranno i riferimenti che si debbono utilizzare per ritrovare il proprietario del cane.

9. Esiste solo il microchip come metodo identificativo per i cani?
No, esiste anche il tatuaggio ma solo per i cani iscritti all’anagrafe prima del 1° gennaio 2005, data in cui il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale.

10. Che differenza c’è tra i codici di tatuaggio di anagrafe canina ed i codici dell’allevamento?
Il codice di allevamento, che ovviamente è apposto sui cani di razza, in genere è localizzato sull’orecchio sinistro ed è strutturato con l’ultima cifra dell’anno in corso, la sigla provinciale ed un numero progressivo in genere a tre cifre. La sigla provinciale può essere sostituita da un acronimo a tre cifre, che indica l’allevamento di provenienza.

11. E’ sempre possibile risalire al proprietario di un cane che si è perduto?
Purtroppo no, perché il cane potrebbe non avere il microchip, oppure anche avendolo potrebbe non essere stato registrato in una anagrafe. Potrebbe anche essersi perso in una Regione diversa da quella in cui è stato iscritto e quest’ultima potrebbe non aver ancora conferito i suoi dati nella banca nazionale, cosicché l’unica possibilità è cercare pazientemente all’interno delle banche dati di tutte le Regioni! Ci sono buone possibilità che presto tutte le Regioni siano in grado sia di completare le registrazioni dei cani nelle varie anagrafi, sia di scaricare i propri dati nella banca nazionale attivando anche un aggiornamento automatico. In questo modo tutti potranno accedere alle informazioni indispensabili per ritrovare il proprio beniamino.

Se vuoi puoi leggere anche: questo articolo

A cura della Clinica Veterinaria Borgarello

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mercoledì 17 marzo 2010

Passaporto Europeo per animali da compagnia

La Commissione Europea  ha recentemente deciso di prorogare fino al 31 Dicembre 2011 le misure restrittive per il trasporto degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) già vigenti in 5 paesi della UE: Finlandia,Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito.
Facciamo un passo indietro e, anche in vista delle future vacanze, rispolveriamo le regole attuali per trasportare i nostri amici a quattro zampe in giro con noi per l’Unione Europea.
Ad oggi vige il Regolamento 998/2003 secondo cui cani, gatti e furetti che viaggiano al seguito di proprietari nei Paesi dell’Unione Europea  devono essere provvisti di passaporto su cui viene certificata l’avvenuta vaccinazione antirabica (da ripetere ogni undici mesi), oltre alla presenza di microchip. Per gli animali provenienti da Paesi Terzi, invece, è necessario un certificato veterinario di vaccinazione antirabica. Per ciò che concerne i suddetti 5 paesi (Finlandia,Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito)  esistono ulteriori pratiche da avviare quali, ad esempio, la titolazione anticorpale sempre per la rabbia e il trattamento contro zecche, in prossimità della data di partenza, per il controllo delle infezioni da Echinococcus multilocularis. Questi requisiti particolari, considerati “transitori” fino al 2011, vanno a sostituire le misure di quarantena un tempo applicate all’ingresso degli animali da compagnia in tali paesi.
La Commissione Europea nel 2007 ha redatto un rapporto, tenendo conto anche delle considerazioni riportate dalla European Food Safety Authority (EFSA), secondo cui la situazione “rabbia” in Europa risulterebbe in miglioramento rispetto agli anni precedenti (in Italia non sembrerebbe!),  grazie anche alle misure adottate dal 2003 e alle numerose campagne di prevenzione orale sugli animali selvatici. Sulla situazione Echinococcus multilocularis, invece, non è stato possibile eseguire uno studio analogo.
Perchè, allora, prorogare le restrizioni vigenti nei 5 paesi UE?. A quanto sembra per “esser sicuri” che la situazione continui ulteriormente a migliorare in futuro. In tal modo si vuole dare ancora un po’ di tempo a Finlandia,Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per adattarsi ai regolamenti già adottati e collaudati da anni in tutti gli altri Stati Membri.
Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco
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giovedì 11 marzo 2010

Anagrafe dei conigli

 

L’anagrafe dei conigli nasce da un progetto in collaborazione col Ministero della Sanità, avviato  in occasione del “Convegno Nazionale sulle nuove norme per gli animali d'affezione”, nel Febbraio 2009.  In questa occasione la Senatrice Amati nel suo discorso di apertura “scomoda” niente meno che Albert Einstein, il quale sosteneva:” la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in
cui tratta gli animali".

Dopo un anno di lavori,  ora è nato il sito http://www.anagrafeconigli.it: “lo scopo principale è quello di raccogliere tutti i dati dei conigli identificati con microchip sul territorio italiano in modo da facilitarne la rintracciabilità in caso di smarrimento e di conferire anche ai conigli lo status di animale da compagnia tutelato anche dalla macellazione”. Il coniglio  “di proprietà” viene, perciò, innanzitutto identificato con un "microchip", applicato dal medico veterinario per via sottocutanea, in modo rapido, innocuo e indolore. Il numero del microchip, coi relativi dati  del proprietario e dell’animale, verranno poi inviati dal medico veterinario all'Anagrafe Conigli. Al detentore dell’animale, inoltre, verrà rilasciato un certificato di iscrizione.

anagrafe conigli

Il progetto Anagrafe Conigli è rivolto a tutti i cittadini proprietari di uno o più conigli, ai veterinari e a tutte le associazioni di tutela di animali presenti sul territorio nazionale che abbiano in carico dei conigli. Lo scopo del progetto, riassumendo, vuole essere quello di:

- garantire la veloce restituzione dei conigli smarriti ai legittimi proprietari.

- conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione cunicola.

- prevenire e combattere il fenomeno dell'abbandono.

-  riconoscere il coniglio come animale di affezione a livello legislativo nazionale  garantendogli la stessa tutela di cani e gatti con assoluto divieto di macellazione.

L’idea è di lodevole intento e segue la scia dell’ormai collaudata e consolidata Anagrafe Canina: i conigli, infatti, rappresentano come diffusione la terza specie, dopo cane e gatto, “abitante” nelle case degli italiani.

Un’unica domanda, a questo punto, sorge spontanea: perchè nessuno si è ancora mosso per riconoscere e tutelare lo “status sociale” dei gatti?… Se qualcuno ne sa più di noi, preghiamo di informare ed informarci.

Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco

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venerdì 5 febbraio 2010

Microchip e anagrafe canina nazionale

Cari amici vi riporto quelle che sono le linee guida per l'applicazione del microchip:

E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e all’Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita. Proprietari o detentori di cani già identificati ma non ancora registrati sono tenuti a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina.

Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

Per l’identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell'anagrafe.

DSCN4246

Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale, in sostituzione del tatuaggio, che comportava alcuni problemi: scolorimento progressivo delle sigle tatuate,difficoltà di lettura per la presenza di peli, necessità di sedare o addirittura di anestetizzare il cane per tatuarlo.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.

Si raccomanda di usare il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 e all’Allegato A della Norma ISO 11785.

DSCN4249

Nei casi in cui è richiesto il possesso di un passaporto individuale del cane il numero di microchip dovrà essere riportato nella pagina del documento relativa all'identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip.

L’identificazione e la registrazione del cane devono essere effettuate da veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale.

I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono effettuare contestualmente la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati.

Con un ordinanza del 6 agosto 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

rendeva obbligatorio l'inserimento del microchip nei cani con più di 2 mesi entro 30 giorni dall'ordinanza.DSCN4247

Ora tolta la parte burocratica vi voglio dire quello che penso: meno male che non si fa più il tatuaggio (voci di corridoio mi hanno detto che a volte veniva fatto da sveglio) ora l'’inserimento del microchip è una pratica rapida sicura e non dolorosa, il microchip non provoca reazioni di nessun tipo ed è leggibile facilmente dai veterinari.

Così se mi perdo, anche quando sono in vacanza è facile ritrovare i miei padroni: esiste l’anagrafe canina nazionale da cui si può risalire al comune dove abito e agli uffici a cui rivolgersi.

Controlla che il tuo cane abbia il microchip o fallo inserire al più presto.

Fallo per il bene del tuo cane parola di Axtore

Articolo a cura del cane Axtore

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mercoledì 27 gennaio 2010

Corso formativo per i proprietari di cani: il Patentino

Finalmente definiti i parametri per il patentino, riportiamo il comunicato stampa del Ministero della Salute in cui il Sottosegretario Martini dichiara:

“Una straordinaria occasione per i proprietari dei cani di acquisire informazioni sul proprio animale e giungere ad un effettivo possesso responsabile”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 25 gennaio, il Decreto Ministeriale 26 novembre 2009 sui percorsi formativi per i proprietari dei cani, collegato all’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali sulla “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”. Il provvedimento è quindi in vigore da ieri ed è stato fortemente voluto dal Sottosegretario Francesca Martini congiuntamente con i medici veterinari e le numerose associazioni di tutela degli animali, raccogliendo il favore e l’interesse di milioni di proprietari di cani in Italia. Esso stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione di percorsi formativi volti a fornire nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. Il percorso si svolge su base volontaria per coloro che sono interessati a migliorare il rapporto con il loro cane o intendono acquisirne uno;  su base obbligatoria per i proprietari di cani che ravvisino disturbi del comportamento o siano dichiarati “a rischio elevato” dal Servizio Veterinario della Asl.

patentino

Il Sottosegretario Martini ha dichiarato :“Considero fondamentale il fatto che finalmente i percorsi formativi per i proprietari di cani possano entrare a regime. Costituiscono una straordinaria occasione per acquisire informazioni sul proprio animale e giungere ad un possesso cosciente. La conoscenza delle leggi in vigore e il principio della responsabilità rappresentano un pilastro fondamentale per migliorare la civile convivenza nel nostro Paese.”

In particolare il provvedimento dispone che i Comuni, congiuntamente con le Aziende Sanitarie locali, possano avvalersi per l’organizzazione dei suddetti corsi oltre che della collaborazione degli Ordini Professionali dei Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria, delle Associazioni Veterinarie e di protezione degli animali,anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

Avevamo già pubblicato un interessante ed esauriente articolo sulla “convivenza uomo-cane”.

Facciamo un po’ di chiarezza e ordine sul corso per il patentino:

Obiettivo: l'obiettivo generale della formazione del corso è di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario, al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale.

Chi deve frequentare il corso: è obbligatorio per i proprietari o detentori segnalati dai Comuni, in collaborazione con i Servizi Veterinari, ma possono frequentarli tutti i proprietari e tutti i cittadini che vogliono migliorare la relazione con il proprio cane.

Chi tiene il corso: medici veterinari esperti in comportamento animale o in possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale; è prevista la collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

Quanto dura: i corsi prevedono una formazione di base, con un minimo di 5 sessioni didattiche e di due ore ciascuna e con la possibilità di integrare la teoria con la didattica pratica.

Chi paga il corso: il costo del corso è a carico del proprietario del cane.

Elenco di file scaricabili in formato pdf:

A cura dello staff della clinica

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domenica 10 gennaio 2010

Anagrafe canina nazionale

Forse non tutti sanno che: l'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino. logo_ACN_piccolo
L’anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. Al suo avvio, conta il 30 per cento dei cani regolarmente iscritti nelle anagrafi territoriali. L’iscrizione è dunque automatica e a cura dell’amministrazione competente.
Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.
La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all’anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. E’ possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell’apposito lettore.
Dopo la prima fase di avvio la Banca Dati Nazionale è stata arricchita con nuove informazioni relative all'animale quali la specie (cane, gatto, furetto), la razza e il sesso.
Le regioni si stanno adeguando all’invio delle ulteriori informazioni con diverse tempistiche: attualmente Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia di Trento, Sardegna, Valle d’Aosta inviano i dati secondo il nuovo tracciato record concordato.
Per queste Regioni, quindi, sarà possibile visualizzare, una volta inserito il codice dell’identificativo (microchip o tatuaggio) le informazioni relative alla specie, razza e sesso dell’animale.

Tratto dal sito del ministero della salute

A cura dello staff.

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lunedì 28 dicembre 2009

Dichiarazione universale dei diritti degli animali

Durante l'ultimo secolo scienziati, umanisti, zoofili, giuristi, sociologi e politici sono stati sollecitati ad affrontare il problema della tutela della vita animale nella società. Ne è scaturito un ampio dibattito mondiale dagli elevati contenuti etici, scientifici e politici che ha condotto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi. attentialluomo
Preambolo
  • Considerato che ogni animale ha dei diritti;
  • Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
  • Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
  • Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
  • Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
  • Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3

a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Articolo 4

a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5

a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale.

Articolo 9

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo.
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Articolo 11

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12

a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13

a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
sportello_animali
Qui sopra il logo dello sportello dei diritti degli animali del comune di Bolzano.
Dichiarazione tratta dal sito del Ministero della Salute

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lunedì 14 dicembre 2009

Dalla parte degli animali: ratifica della Convenzione Europea sulla protezione degli animali da compagnia

Il 25 Novembre l’Aula della Camera ha approvato l’A.C.2836-A riguardante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” di Strasburgo, datata 13 Novembre 1987: la ratifica ha sfiorato l’unanimità con 466 voti a favore, un unico no e 6 astenuti.
La Convenzione e relativa ratifica non riguardano soltanto il taglio della coda ed altre cosiddette “mutilazioni”, su cui si è ampliamente dibattuto negli ultimi mesi. A tal riguardo sono previste sanzioni penali equiparabili a quelle per il reato di maltrattamento animale, laddove l’animale sia sottoposto all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti o ad altri interventi chirurgici comunque destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi NON TERAPEUTICI, ovvero non previsti dal regolamento ministeriale. Quest’ultimo dovrà essere stilato in concerto con la Federazione nazionale degli Ordini Veterinari ed emanato dal Ministero della Salute.
Un passo ancora più importante è stato fatto a tutela degli animali e delle famiglie che li accolgono: il disegno di legge, infatti, prevede pesanti sanzioni penali ed ammende contro coloro (trasportatori, cedenti e riceventi) che favoriscono il traffico illegale di cuccioli dall’Est, grande fonte di rischi sanitari, quale la reintroduzione della rabbia, di maltrattamento animale ed evasione fiscale.
Ricordiamo, infine, che pene ancora più severe verranno applicate a chi uccide gli animali: non sarà infatti più necessario il requisito di “crudeltà” per essere condannati, con le nuove regole verrà punito chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale.

Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco
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Taglio della coda: verso un compromesso?

Dopo la sospensione delle decisioni in aula sulla caudotomia (vedi il nostro articolo: chirurgia estetica?..no grazie) e dopo la puntata di “Porta a Porta”  dedicata all’argomento, che altro non ha fatto se non gettare benzina sul fuoco, oggi finalmente si legge la notizia secondo cui ci si sta muovendo verso una soluzione di compromesso tra coloro che condannano totalmente questo intervento e chi ne ammette,in qualche misura , l’ammissibilità.

Ecco, infatti, profilarsi all’orizzonte una nuova proposta emendativa che secondo quanto dice Roberto Antonione (PdL), relatore della III Commissione, sembra escludere la “punibilità”di determinati interventi chirurgici quando eseguiti dal medico veterinario per scopi terapeutici e, nel caso specifico della caudotomia (taglio della coda), qualora questa risulti prevista dagli standard morfologici a salvaguardia della salute e del benessere dell’animale”.
Il Sottosegretario Francesca Martini, nel corso della seduta del 17 Novembre scorso, ha sottolineato che la linea indicata dai relatori corrisponde a quella del Governo, il quale nel frattempo si è rivolto ad enti ed organizzazioni specializzati per approfondire l’argomento.
Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, ha aggiunto di condividere la proposta e di volerla integrare con la previsione secondo cui la caudotomia non può essere praticata oltre il secondo mese di vita dell’animale.
Giulia Bongiorno, presidente della II Commissione di giustizia, sottolinea l’importanza della tutela dell’animale e del dover capire se certi interventi, quali appunto il taglio della coda, rientrino effettivamente in un discorso di salvaguardia dell’animale. Secondo l’avvocato la nuova proposta sembra andare in questa direzione.
Infine Rodolfo Giuliano Viola rimarca il ruolo imprescindibile del Centro di referenza nazionale per il benessere animale come riferimento per prendere determinate decisioni e suggerisce nuove riflessioni soprattutto sul ruolo del medico veterinario in certi interventi.
Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco
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Chirurgia estetica?..no grazie.

Non è questa la sede appropriata e, anche meno, la persona adatta per affrontare un annoso dilemma quale: la chirurgia estetica, necessaria o superflua?
In ogni caso, passando al mondo dei "quattro zampe", non tutti sanno che esistono o, meglio, esistevano tutta una serie d'interventi chirurgici, i più diffusi sono il taglio della coda e delle orecchie, eseguiti su determinate razze di cani e gatti al fine di "preservare" ed esaltare le caratteristiche "estetiche" della razza di appartenenza.
Tale "pratica" è divenuta oggetto di discussione in diversi ambiti, grazie anche alla sempre maggior diffusione di quella che ormai rappresenta una vera e propria disciplina di studio, ovvero il "benessere animale", fino ad approdare in campo legislativo.
Esiste una Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia  che ha determinato modifiche nel nostro stesso codice penale, tra cui quella dell'articolo 544ter secondo cui il taglio della coda, delle orecchie, e altre mutilazioni non motivate da esigenze terapeutiche, sono divenuti reati penali.
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In questi ultimi giorni, però, ha suscitato grande clamore proposta emendativa dell'On Stefani, che suggerisce di considerare il taglio della coda un reato penale, ad eccezione delle razze di cani utilizzati a scopo venatorio: ovvero tutti i cani devono preservare l'originale lunghezza della coda, tranne i cani da caccia!!.
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Le decisioni sull'emendamento, in realtà, ad oggi sono state rinviate per ulteriori approfondimenti, mentre il polverone suscitato dalla proposta sembra esser destinato ad aumentare.
Sarebbe bello, per una volta, poter affermare: "Ai cani l'ardua sentenza e...decisione"...d'altra parte la coda è loro!.
Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco
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Rabbia: emergenza attuale nel nord-est Italia

Nell’Ottobre del 2008 si diffuse questa notizia: “Un uomo residente a Gniva di Resia è stato colpito da rabbia dopo essere stato morso da una volpe.” A seguito di questo e successivi episodi, l’Italia, considerata un paese “esente” da tale malattia dal 1995, come si legge sul sito dell’eurosurvellance, torna ad essere a tutti gli effetti in stato di “emergenza rabbia”.
Oggi il Friuli -Venezia Giulia, prima, ed il Veneto successivamente si stanno cimentando con misure sanitarie atte a contenere la diffusione della malattia che, se non opportunamente controllata, risulta mortale non soltanto negli animali, ma anche nell’uomo.
Con un’ordinanza del 12 Ottobre 2009 (entrata in vigore l’11 Novembre), il Ministero detta le linee guida volte a limitare il più possibile il rischio di diffusione del contagio dal territorio della provincia di Udine ad altre zone.  Pertanto i cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette in tali territori devono essere sottoposti a vaccinazione antirabica pre-contagio almeno 21 giorni prima dell’arrivo nella provincia medesima e da non oltre undici mesi. L’Ordinanza prevede inoltre l’obbligo di conduzione al guinzaglio o comunque di contenimento degli animali, che devono essere tenuti sempre sotto controllo, in particolare nelle zone silvestri e montane. Le pratiche venatorie in tali territori sono consentite soltanto utilizzando cani sottoposti a preventiva vaccinazione. E’ inoltre vietato avvicinare animali selvatici e venire a contatto con essi in qualsiasi modo, con particolare attenzione alle volpi. Questa ordinanza è stata successivamente estesa alle provincie di Trieste, Gorizia e Pordenone, ed ancora in provincia di Belluno.  In tali  territori, per garantire una corretta “’informazione”  sull’emergenza in corso, è stato redatto e diffuso un opuscolo informativo sulla rabbia silvestre.
Per avere ulteriori informazioni sulla “rabbia” in Europa e i potenziali rischi ad essa legati è stato inoltre realizzato, in occasione del World Rabies Day, un video, anche in lingua italiana, di pubblico accesso.        
Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco
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